Quando si lavora al chiuso
di Leone Boccacci

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto sulla sicurezza nei lavori "confinati".

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Prosegue l'emanazione della decretazione applicativa del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Questa volta il D.P.R. è quello previsto dal comma 8 lettera g) dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo che riguarda la qualificazione delle imprese anche se per ora limitata ai lavori da svolgersi in ambienti "confinati".
 
Il Consiglio dei Ministri n. 149 del 3/8/2011, infatti, su proposta del Ministro del Lavoro Sacconi, ha approvato lo schema del regolamento contenente le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che devono svolgere la propria attività in ambienti cosiddetti "confinati" o più propriamente, come indicato nell'articolo 66 del D. Lgs. n. 81/2008, in luoghi sospetti di inquinamento e cioè in luoghi connotati da un rischio infortunistico particolarmente elevato, quali silos, cisterne, cunicoli e simili, ambienti nei quali negli ultimi anni si sono registrati, pure in presenza di norme specifiche, infortuni particolarmente gravi con le caratteristiche delle stragi e con dinamiche infortunistiche ripetitive e drammatiche. 
 
Lo schema di decreto che, già munito del parere della Conferenza Stato-Regioni, è stato ora approvato dal Consiglio dei Ministri, entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla G.U che, come nelle migliori delle tradizioni per quanto riguarda le disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, avverrà, guarda caso, nel mese di agosto.
L'emanando decreto prevede importantissimi obblighi per aziende, committenti, appaltatori e lavoratori autonomi che dovessero svolgere la propria attività in ambienti con tali caratteristiche, in aggiunta agli obblighi generali già gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
In sintesi nel decreto sono previsti: 
- l'obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento, anche per il datore di lavoro, sui rischi degli ambienti confinati e sulle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; 
- l'obbligo di possedere dispositivi di protezione come maschere protettive, imbracature, rilevatori di gas, respiratori;
- l'obbligo di predisporre il necessario addestramento per coloro che devono operare in tale contesto;
- l'applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell'impresa appaltatrice ma anche nei confronti delle eventuali imprese subappaltatrici; 
- l'obbligo da parte delle ditte appaltatrici e subappaltatrici di servirsi di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati;
- l'obbligo di adottare, durante tutte le fasi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, una procedura di lavoro specificamente diretta a ridurre al minimo i rischi propri di questo genere di attività;
- l'obbligo di assicurarsi, quando i lavori sono svolti tramite appalto, che prima dell'accesso nei luoghi di lavoro tutti i lavoratori che verranno impegnati nelle attività, compreso eventualmente il datore di lavoro, siano informati da parte del datore di lavoro committente di tutti i rischi presenti;
- l'obbligo da parte del datore di lavoro committente di individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato ed addestrato, che vigili sulle attività lavorative.
 
Leone Boccacci - Amministratore SeIL Sabbio Chiese
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